Art. 2.

      1. Per la costruzione e per la gestione dell'aeroporto di Latina, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'affidamento dei lavori a un'apposita società per azioni, mediante una procedura ad evidenza pubblica in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.